Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori degli studi professionali
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ART. 7 – MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI – SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI – RIATTIVAZIONE

In caso di morosità del datore di lavoro nel versamento del contributo unificato di cui all’art. 13 del CCNL,  saranno sospese le prestazioni degli enti bilaterali Cadiprof/Ebipro .

La sospensione delle prestazioni, che viene comunicata al dipendente, ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene omesso il primo versamento.

Le prestazioni vengono riattivate solo a seguito del versamento mediante mod. F24, entro 3 mesi dalla sospensione, dei contributi arretrati dovuti, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui avviene il pagamento.

Nel caso di sospensione che si protragga per oltre 3 mesi, sarà annullata la posizione assistenziale del dipendente che pertanto, per essere nuovamente posto in copertura, dovrà essere iscritto ex novo, come indicato al precedente art. 2, con conseguente necessità di versare nuovamente il contributo una tantum di cui al precedente art. 4.La sospensione delle prestazioni a favore dei lavoratori iscritti, per morosità o per mancata comunicazione di una delle cause dell’art. 8, non comporta il venir meno dell’obbligo di versamento a carico del Datore di lavoro, in quanto la posizione amministrativa e contributiva del medesimo non decade: pertanto, in qualsiasi momento, gli enti bilaterali Cadiprof/Ebipro potranno adire le vie legali per il recupero della contribuzione arretrata, anche avvalendosi di strutture esterne alla loro organizzazione.

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