Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori degli studi professionali
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ART. 4 – CONTRIBUTO UNA TANTUM

Tutti i datori di lavoro devono corrispondere alla Cassa un contributo una tantum per ciascun lavoratore iscritto pari a:

– euro 24 (ventiquattro) per ciascun lavoratore, per i primi 50 lavoratori iscritti;

– euro 12 (dodici) per ciascun lavoratore, per i successivi lavoratori iscritti fino a 100;

– nessuna quota una tantum per i successivi lavoratori iscritti oltre 100.

Tale disciplina riguarda esclusivamente il versamento dell’una tantum iniziale a seguito della prima iscrizione del datore di lavoro e dei lavoratori. Per le iscrizioni successive, la quota una tantum da versare è sempre pari a euro 24 (ventiquattro) per ciascun lavoratore neo iscritto.

Non sono previste riduzioni per i dipendenti assunti a tempo parziale.

Il contributo una tantum va versato all’atto dell’iscrizione del dipendente unitamente al primo contributo ordinario, con le modalità indicate nell’allegato A.

VENT'ANNI DI IMPEGNO E TUTELE PER I LAVORATORI DEGLI STUDI PROFESSIONALI

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